Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 305/2011 (CPR) che annulla e sostituire la Direttiva 89/106 (CPD) alla base del sistema di marcatura CE dei materiali da costruzione.
La variazione ha un primo effetto rilevante relativo alla forma di normazione perché mentre il CPD in scadenza era supportato da una Direttiva Europea ed aveva necessità di una legge nazionale di recepimento che poteva portare ad alcune differenze applicative tra i diversi stati membri, il CPR è un Regolamento Europeo che si applica immediatamente e inderogabilmente in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
Sia il CPR che il CPD fanno riferimento alle norme armonizzate specifiche che rimangono quindi il riferimento tecnico per i diversi prodotti. In conseguenza di ciò l’applicazione del CPR non richiede nuove prove e/o nuovi calcoli e/o qualsiasi ripetizione di misurazione tecnica. Le variazioni sono procedurali e di completamento, senza investimento tecnico per chi abbia applicato correttamente le prescrizioni già pubblicate fino all’entrata in vigore del Regolamento. Le modifiche sono invece di tipo documentale: di attestazione e di riferimenti di legge. Per chi avesse sottoscritto un contratto di cascading con una System House non è stata introdotta alcuna modifica nella gestione di questa modalità di cessione delle prove ITT.
Esiste un solo elemento aggiuntivo che riguarda “l’uso sostenibile delle risorse naturali” che rientra nell’insieme dei principi di base e che si aggiunge ad essi, divenendo il settimo requisito senza produrre effetti operativi immediati concreti. I requisiti di base, così vengono definiti, riguardano per questo aspetto l’opera nel suo complesso e vanno classificati più tra le richieste che il costruttore/progettista/proprietario dell’immobile fa al produttore piuttosto che un obbligo del produttore stesso.
Cosa cambia in termini di documentazione
Le modifiche previste dal Regolamento 305/2011 sono relative alla Dichiarazione di Prestazione, che sostituisce la vecchia Dichiarazione di Conformità, e all’etichetta CE.
I prodotti/software della Quasar Srl sono sempre aggiornati alle novità normative: utilizzando i nostri pacchetti non dovrete preoccuparvi delle conformità legislativa dei documenti che rilasciate ai vostri clienti e che archiviate in azienda.
La struttura del documento di Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) cambia leggermente, le modifiche di contenuto riguardano principalmente l’inserimento dei risultati di prova anche nella dichiarazione (e non più solo nell’etichetta CE) e l’aggiunta di un codice unico di identificazione del prodotto stesso e della rispettiva Dichiarazione di Prestazione.
Il riferimento univoco della D.o.P. che troviamo nell’intestazione si deve trovare anche nell’etichetta CE.
La D.o.P. descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Il Regolamento introduce la possibilità di metterla a disposizione su un sito web, oltre alle possibilità già previste di fornire copia della D.o.P. in forma cartacea o su supporto elettronico.
Nel febbraio 2014 è stato pubblicato un CPR integrativo (574/2014) che aggiorna la D.o.P. del Regolamento 305/2011 rendendola più flessibile e fornendo istruzioni per la compilazione. Elementi salienti dell’aggiornamento sono:
• l’impaginazione della D.o.P. è libera
• si possono esporre i punti senza numerazione
• si possono unire più punti o disporli in un ordine diverso
• si possono omettere i punti della D.O.P. non pertinenti.
Queste precisazioni integrative specificano come non ci siano vincoli formali nella predisposizione del documento D.o.P. da predisporre.
Seguici su