requisiti minimi
In data 26 giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso tre decreti:

  • Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
  • Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Questi decreti introducono nuovi limiti energetici per l’edificio e i serramenti, facendo una distinzione sostanziale tra i casi di nuova costruzione e i casi di riqualificazione.
a. L’Appendice A all’Allegato 1 del terzo decreto dell’elenco qui sopra riportato riguarda la “Descrizione dell’edificio di riferimento e i parametri di verifica”.
b. L’Appendice B all’Allegato 1 del terzo decreto dell’elenco qui sopra riportato invece riguarda i “Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica”.

In rete girano molte informazioni, spesso contraddittorie. Di cosa si tratta? Quando diventeranno obbligatori i nuovi valori? Cosa comporta dal punto di vista dei serramentisti?
Cerchiamo qui di seguito di fare un po’ di chiarezza distinguendo le diverse situazioni previste dalla legge.

1. NUOVE COSTRUZIONI
La certificazione energetica di una nuova costruzione o di una ristrutturazione introduce il concetto di edificio di riferimento. Senza entrare nei dettagli del calcolo, è importante sapere che esistono ora dei valori di riferimento che il progettista utilizzerà per determinare la classe energetica dell’edificio e la trasmittanza termica dei serramenti dovrà essere compatibile con i valori di riferimento. Questo comporterà che normalmente le richieste del progettista saranno più stringenti dei valori limite in vigore in questi anni (valori che dal 1° ottobre non sono più obbligatori).
Riportiamo per completezza i nuovi parametri di riferimento non vincolanti che saranno utilizzati come riferimento dai progettisti per quanto riguarda i serramenti.

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2. RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
Per le riqualificazioni energetiche rimane in vigore il “vecchio sistema” che prevede dei limiti stringenti sui diversi parametri. La tabella dei limiti viene però aggiornata con dei valori decisamente più bassi.
Questi sono i nuovi valori che sostituiscono per le riqualificazioni energetiche quelli in vigore fino al 1° ottobre 2015 (definiti nel D.Lgs. 311 del 2006):

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3. CONSIDERAZIONI GENERALI

   a. Entrata in vigore (tranne in Lombardia)
I parametri dei decreti del 26/6/2015 sono in vigore il 1° ottobre 2015.
I parametri più stringenti nella seconda colonna delle tabelle entreranno in vigore il 1° gennaio del 2021 tranne per i nuovi edifici pubblici per i quali la validità parte dal 1° gennaio 2019.
Per riuscire a soddisfare i nuovi requisiti relativi alla trasmittanza termica sarà necessario lavorare sulla progettazione dell’infisso considerando spessori più alti e vetri più performanti.

     b. Cosa succede in Lombardia
In Lombardia con il Decreto 20 novembre 2015 n. X/4362 la giunta regionale stabilisce che:
• Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni il 1° gennaio 2016 entrano direttamente in vigore i valori del 2021 (rif. seconda colonna della tabella riportata al paragrafo 1)
• Per gli interventi di riqualificazione energetica fino al 31 dicembre 2016 i valori limite di trasmittanza termica da applicare sono gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale (dalla legge finanziaria, DM 26/01/2010 e successive modifiche).

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Per le riqualificazioni energetiche, quindi, dal 1° gennaio 2017 entrano in vigore i valori previsti dal d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 (specificati nell’allegato B del decreto dirigenziale n. 6480/2015 del 30 luglio 2015).

Riepiloghiamo di seguito con una tabella.

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   c. Cosa cambia pe gli sgravi fiscali
La nuova Legge finanziaria ha confermato le regole precedentemente in vigore per accedere agli sgravi fiscali. Riportiamo qui di seguito una tabella con l’indicazione dei valori limite per zona climatica.
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4. FATTORE SOLARE
I decreti introducono anche dei parametri che riguardano il fattore solare ggl+sh.
Il fattore solare riguarda il serramento comprensivo di eventuale schermatura mobile e dipende dall’orientamento della facciata. Pertanto va considerato un vincolo per il progettista e non per il serramentista.
Al serramentista sarà però richiesto di fornire al progettista i valori per poter effettuare i calcoli (fattore solare del vetro usato e dell’oscurante o altra schermatura mobile).
Inoltre, nel caso in cui si proceda alla sola sostituzione degli infissi bisogna prestare particolare attenzione, in quanto non è presente progettista. La progettazione del “sistema finestra” sarà quindi a carico del serramentista, che dovrà garantire che i serramenti (esposti a est, sud, ovest, comprensivi di schermature mobili) abbiano un fattore solare ggl+sh  inferiore o uguale a 0,35.