Cassonetto finestra
Il giorno 9 giugno 2017 il Governo ha emanato un decreto sulla “commercializzazione dei prodotti da costruzione” che istituisce un Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e fissa i criteri per l’applicazione del Regolamento UE 305/11 emanato dall’ UE in materia di prodotti da costruzione.
Tra detti criteri, il D.Lgs stabilisce le responsabilità per la corretta applicazione della marcatura CE, individuando le figure responsabili ai diversi livelli, produttivi e professionali, nonché le sanzioni da applicare per le inadempienze per tutto il settore dei prodotti da costruzione a cui appartengono senza ombra di dubbio serramenti e chiusure in genere.
Per non cadere nei soliti antipatici e sconsiderati allarmismi è doveroso precisare che attualmente il provvedimento è alla firma del Presidente della Repubblica, prevedibile nel corrente mese di giugno. L’organismo di controllo dovrà essere formato entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.Lgs e quindi è probabile che i primi effetti sul mercato siano visibili a partire dal prossimo autunno.
Con la medesima volontà di trasparenza e obiettività va precisato che nulla cambia negli adempimenti richiesti, dalla marcatura CE alle Dichiarazioni di Prestazione. Ne consegue che chi ha sviluppato un sistema di prove adeguato a documentare le prestazioni dei propri prodotti o, più facilmente, ha fatto propri i valori di una seria campagna di prova attraverso un sistema di cascading scientificamente accurato, non corre alcun pericolo perchè la sua conformità è concreta e documentata. Anche lo strumento per gestire detti valori di prestazione è molto importante perchè essi vanno attribuiti ai diversi prodotti non per effetto di superficiali generalizzazioni, ma per scrupoloso rispetto delle regole dettate dalla norma armonizzata di prodotto, ovvero la UNI EN 14351-1.
Le sanzioni previste devono invece preoccupare chi, a seguito di poche prove improvvisate, acquisisce valori di prestazione per “etichettare a pioggia” ogni serramento di sua produzione. Questi, alla eventuale verifica del costituendo Comitato Nazionale di Coordinamento tramite gli organi giudiziari di controllo, si troveranno a non poter oggettivare i valori dichiarati incorrendo nelle pesanti sanzioni previste dal decreto in questione.
Ma quali sanzioni e verso chi? Iniziamo ad indicare quali sono i soggetti che il decreto individua come responsabili di una corretta marcatura CE e di una corretta applicazione dei prodotti, iniziando ovviamente dai fabbricanti, in questo caso i serramentisti, unici veri responsabili della corretta marcatura e dei valori di prestazione dichiarati. A seguire, Direttori dei Lavori (asseveratori in assenza di Direzione Lavori) e collaudatori, che hanno l’obbligo di fermare l’impiego di prodotti non idonei e non dichiaratamente conformi, ma prima di tutti nella catena delle forniture vengono i progettisti che per la prima volta sono chiamati in causa per una responsabilità diretta di richiesta di prodotti conformi ai vincoli di legge e norma tecnica.
Per tutti questi le sanzioni sono divise in due grandi famiglie, ovvero per normali prodotti da costruzione e per componenti destinati agli elementi strutturali e/o di sicurezza antincendio. È importante precisare che, nel settore serramenti, le porte su “vie di fuga” sono da considerarsi sicurezza antincendio perchè “destinate a far sì che gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione”. Nei prodotti strutturali o antincendio oltre all’ammenda sono previsti provvedimenti di reclusione variabili tra i tre ed i sei mesi.
Per i fabbricanti le sanzioni per mancata redazione della Dichiarazione di Prestazione vanno da 4.000 a 24.000 € (da 10.000 a 50.000 € per antincendio), per dichiarazioni non corrette vanno da 1.000 a 10.000 € (da 3.000 a 30.000 € per antincendio), per non conformità del prodotto vanno da 1.000 a 4.000 € (da 2.000 a 10.000 € per antincendio). Le sanzioni non si applicano per non conformità formali rimosse entro i termini richiesti dalle autorità: errore formale non può essere inteso quello relativo ad un valore non corretto o alla mancanza di una valore di prestazione (compresa l’indicazione di “npd”).
Per i professionisti (questa è una novità introdotta dal decreto) che abbiano consentito l’utilizzo di prodotti non conformi alle disposizioni di legge/norma armonizzata, le sanzioni vanno da 4.000 a 24.000 € (da 5.000 a 25.000 € per antincendio).
Per i progettisti che non abbiano prescritto prodotti conformi alle disposizioni di legge/norma armonizzata le sanzioni vanno da 2.000 a 12.000 € (da 10.000 a 50.000 € per antincendio).
A conclusione di questo breve articolo abbiamo il piacere di confermare che chi dispone di un contratto di cascading Freud ha tutti gli strumenti per rispondere ai requisiti di questa nuova normativa, se poi lo applica con il software TTS di Quasar (che la stessa Freud propone e consiglia) ha la tranquillità di emettere documenti completi e pienamente conformi alle richieste della norma armonizzata UNI EN 14351-1. Tutto ciò ovviamente se nell’operatività del controllo della produzione di fabbrica vengono seguite le indicazioni previste.