Abbiamo raggruppato in questa pagina le domande che più frequentemente ci vengono rivolte da chi ha bisogno di informazioni riguardo alla Marcatura CE dei giocattoli: in particolar modo affrontiamo la questione dal punto di vista di hobbisti, artigiani e piccoli produttori di giocattoli che il più delle volte non sanno come ottenere informazioni riguardo ai loro obblighi.

Attenzione! Le risposte che trovate in questa sezione non sono riferite a casi specifici o di particolare complessità (per i quali è sempre necessaria una consulenza puntuale che possa entrare nel merito del singolo caso), ma  possono aiutare a comprendere quali sono i meccanismi di base che regolano dal punto di vista normativo questo settore.

Ricordate che per aiutarvi a gestire con semplicità la documentazione necessaria abbiamo predisposto il “Kit documentale Marcatura CE dei giocattoli“: per tutte le informazioni al riguardo contattateci !

  • Che cos’e’ il CE?

“CE” corrisponde a Conformità Europea ed è la Marcatura (non marchio) che si appone sul prodotto, unitamente ad una dichiarazione di conformità accompagnatoria, per attestare che il prodotto immesso sul mercato è rispondente a determinati requisiti minimi di sicurezza, salubrità e rispetto dell’ambiente previsti dalle indicazione di una legge specifica che li ha definiti (normalmente in recepimento di una legislazione comunitaria).

Applicare il CE ad un prodotto corrisponde alla dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per il prodotto (esempio per i giocattoli: aver fatto l’analisi ITT, aver impostato e applicato l’FPC ecc), apporre il CE senza aver fatto quanto dovuto corrisponde ad applicazione mendace della marcatura.

  • Qualunque tipo di giocattolo deve essere marcato CE?

No, il Decreto legislativo del 11 aprile 2011 n. 54 riporta espressamente alcune esclusioni, dicendo che il decreto stesso NON si applica:

  1. a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
    b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
    c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
    d) alle macchine a vapore giocattolo;
    e) alle fionde e alle catapulte.

Ci sono poi dei prodotti che NON sono considerati giocattoli e che sono espressamente indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto: riportiamo questo documento come allegato alla presente risposta.

Allegato 1 

  • I giocattoli di stoffa devono o non devono essere marcati CE? 

Sì, anche i giocattoli di stoffa DEVONO essere marcati CE. Secondo la  DIRETTIVA  Europea Sicurezza Giocattoli 2009/48/CE, recepita in Italia con D.Lgs.54 /2011, infatti, tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni devono essere marcati CE.

  • Chi certifica che i giochi che produco siano adeguati ai requisiti minimi indicati dalla legge?

Nei giocattoli il lavoro di verifica di progetto è sempre del fabbricante in autocontrollo, il fabbricante può, a sua discrezione, fare ricorso a strutture esterne. La responsabilità rimane comunque del fabbricante e non può essere delegata a terzi.

  • Sono un’hobbista e non possiedo P.Iva, perché vendo solo saltuariamente, per lo più nei mercatini: devo lo stesso marcare CE i miei giochi artigianali?

La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata sono obbligatorie per potere immettere il prodotto sul mercato (indipendentemente se a titolo di lucro o gratuito, quindi anche indipendentemente dal fatto che sia venduto con partita IVA o meno), ma può essere prodotta solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti. Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.

  • Sono una mamma, per passione produco giochi in stoffa(quiet book e pannelli sensoriali) che vendo esclusivamente attraverso la mia pagina facebook: sono obbligata per legge ad apporre la Marcatura CE ai giochi che produco?

La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata sono obbligatorie per potere immettere il prodotto sul mercato (indipendentemente se a titolo di lucro o gratuito, quindi anche indipendentemente dal fatto che sia venduto con partita IVA o meno), ma può essere prodotta solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti. Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.

  • Sono una creativa e costruisco piccoli giocattoli in legno, ma non produco in serie e faccio questa attività in casa mia, dove ho ricavato un piccolo laboratorio: posso comunque marcare CE i miei prodotti?

La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata sono obbligatorie per potere immettere il prodotto sul mercato (indipendentemente se a titolo di lucro o gratuito, quindi anche indipendentemente dal fatto che sia venduto con partita IVA o meno), ma può essere prodotta solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti. Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.

  • Se io dichiaro che i giocattoli che produco sono fatti con materiali sicuri (vernici atossiche, legno naturale non trattato etc) ho correttamente adempiuto a quanto richiesto ai fabbricanti di giocattoli?

No, non è sufficiente. Il fabbricante (cioè chi produce i giocattoli) ha degli obblighi ben precisi, indicati nel D.Lgs. 54/2011:

  1. INDICARE sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato.
  2. GARANTIRE che:
    la produzione in serie si mantenga conforme;
    • sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione;
    • il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
  3. REDIGERE la dichiarazione CE di conformità.
  4. ESEGUIRE O FAR ESEGUIRE la procedura di “valutazione della conformità”.
  • Se il mio prodotto ha una doppia funzione (ad es. un portachiavi a cui è attaccato un orsacchiotto di peluche) come lo devo considerare? E’ un giocattolo o no?

Nel D.Lgs.54/2011, (attualmente normativa di riferimento per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli) c’è un elemento nuovo  rispetto alla precedente normativa: all’art. 1, infatti, questo decreto recita:

“Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta’ inferiore a 14 anni.”

La dicitura «in modo esclusivo o meno»,  è stata aggiunta proprio per indicare che il prodotto non dev’essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo: di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli e come tali devono essere marcati CE.

  • Perché anche un piccolo artigiano che produce giocattoli deve marcare CE i suoi prodotti?

Perché è un obbligo di legge che riguarda tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni, quindi non è legato a chi produce o realizza il gioco, ma è legato al prodotto stesso. Chi realizza qualsiasi tipologia di oggetto che rientra nella categoria giocattolo -che sia hobbista, artigiano, piccola impresa, multinazionale etc.- e lo vende al pubblico è obbligato a garantire la sicurezza del suo prodotto verso l’utilizzatore finale ossia il bambino e di conseguenza ad effettuare determinate prove e a realizzare il suo oggetto secondo specifiche regole.

  • Se immetto sul mercato dei giocattoli senza la Marcatura CE a cosa posso andare incontro?

Per rispondere a questa domanda riportiamo quanto indica il D.Lgs.54/2011 all’art. 31 – Sanzioni

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1*e 5, comma 2**,:

– è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

(NB. OVVIAMENTE questa sanzione è per chi immette un gioco “pericoloso” sul mercato senza aver effettuato le prove di sicurezza previste, non garantendo quindi la sicurezza del prodotto, siamo a casi limite …)

– Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE  o delle avvertenze è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro (art. 31 commi 4 e 5),
(NB. Questo è quello che si può rischiare in caso di controllo della pubblica vigilanza quando si immette un qualunque prodotto giocattolo sul mercato, ossia quando si vende al pubblico, indipendentemente dal fatto che si venda a un mercatino dell’artigianato piuttosto che online.)

*Art.3 comma 1. All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato IIossia che siano effettuate tutte le prove di sicurezza previste, analizzati i rischi, garantiti i materiali utilizzati, dichiarate espressamente le avvertenze relativamente al gioco e all’imballaggio;

**Art.5 comma 2.  Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformita’. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita’ prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.

  • Il fabbricante coincide sempre con il produttore?

No, non sempre: fabbricante e’ colui il quale immette il prodotto sul mercato a proprio nome (marchio), anche se acquista il prodotto finito da un produttore terzo.

Se un’azienda non manifatturiera commercializza i prodotti con il proprio marchio diventa fabbricante e si assume (verso il mercato) tutte le responsabilità (tecniche, di idoneità e di conformità) relative ai requisiti di legge e deve poter documentare il rispetto delle procedure di fabbricazione e controllo.
  • Ci sono dei costi annuali per il mantenimento della marcatura CE?  

No, non ci sono costi fissi perché non ci sono Enti terzi che devono “certificare” qualcosa e/o sorvegliare l’applicazione dell’FPC. La consulenza, una volta impostato il sistema, non ha più ruolo salvo necessità e/o dubbi per i quali il fabbricante può chiedere il supporto. L’ impegno continuo è di chi produce giochi marcati CE che deve effettuare i controlli sui propri prodotti e sui materiali utilizzati e quindi mantenere la relativa documentazione aggiornata.

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