CE giocattoli

La marcatura CE offre la ragionevole certezza che un prodotto è adeguato al livello minimo di sicurezza, salubrità e rispetto ambientale in relazione all’utilizzo previsto. I requisiti minimi che i prodotti devono avere non sono definiti dal fabbricante, ma dalla legge stessa e/o dalle norme armonizzate in essa richiamate.

Il fabbricante attesta, sotto la sua responsabilità, il rispetto di tali requisiti avendo attuato strumenti di verifica, controllo e fabbricazione adeguati.  Il prodotto immesso sul mercato con questa procedura è definito con presunzione di conformità.

È una legge generale per tutti i prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Per ogni tipologia di prodotto vengono poi seguite le norme tecniche armonizzate che specificano i requisiti  di presunzione di conformità (art.11 del D.Lgs.54/2011), ad esempio la EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli  – Proprietà meccaniche e fisiche.

Attenzione alla definizione di giocattolo: elemento nuovo della normativa rispetto alla precedente 88/378/EEC è la formulazione «in modo esclusivo o meno», che è stata aggiunta per indicare che il prodotto non dev’essere esclusivamente destinato a fini di gioco per essere considerato un giocattolo. Di conseguenza, i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio, portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto così come i sacchi nanna a forma di morbidi peluche).

L’allegato I del D.Lgs.54/2011 riporta un elenco dei prodotti espressamente NON considerati Giocattoli [1] .

[1] Rif. GUIDANCE DOCUMENT No 4 ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2009/48/EC ON THE SAFETY OF TOYS Grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not?

Quindi per rispondere alla domanda di prima, è necessario verificare se il mio prodotto rientri o meno nella categoria “GIOCATTOLI” e se la risposta è SI, il prodotto deve essere marcato CE.

Ora, per una corretta comprensione degli adempimenti necessari nell’adeguamento ai requisiti di marcatura CE in conformità alla Direttiva UE 48/2009 e al  D.Lgs. 54/2011 e quindi obbligatoria per i requisiti minimi di sicurezza dei giocattoli riteniamo doverose alcune precisazioni:

  1. La marcatura (non marchio) che si appone sul prodotto, unitamente ad una dichiarazione di conformità accompagnatoria, per attestare che il prodotto immesso sul mercato, è rispondente a determinati requisiti minimi di sicurezza, salubrità e rispetto dell’ambiente previsti dalle indicazione di una legge specifica che li ha definiti (normalmente in recepimento di una legislazione comunitaria)

  2. La marcatura CE si applica solo a fronte di una prescrizione di legge che identifica i prodotti soggetti ed i periodi di entrata in vigore

  3. CE corrisponde a Conformità Europea, quindi non è un marchio di qualità, ma l’attestazione di un accertamento di conformità fatto dal fabbricante, sotto la sua responsabilità

  4. La direttiva attribuisce specificatamente al fabbricante del giocattolo la verifica dei requisiti di sicurezza richiesti al prodotto, autorizzando, ma non obbligando, l’utilizzo di test sul prodotto o il ricorso a laboratori terzi e enti di certificazione notificati.

  5. I rischi da considerare e da eliminare attraverso soluzioni di progettazione e/o fabbricazione del prodotto sono di natura chimica (da materiali o processi di lavorazione), di natura fisica (per dimensione dei componenti) e di natura meccanica (per resistenza del prodotto in utilizzo alle condizioni di impiego prevedibili).

  6. La direttiva trova applicazione su tutti i tipi di giocattoli (ad esclusione di alcuni tipi specifici espressamente citati dalla legge stessa) considerando i rischi del punto precedente ed individuando quali di essi trovino possibilità di accadimento; risulta quindi possibile che l’analisi sull’oggetto specifico individui anche situazioni NA (Non applicabile al prodotto). È possibile, ma non certo, che il sistema di normazione nazionale o europeo abbia pubblicato norme tecniche sui prodotti in esame: diventa quindi fondamentale verificare la disponibilità di regole tecniche normate per la valutazione della famiglia di prodotto e/o per le modalità di accertamento della sua adeguatezza, considerando anche l’analisi per definire se un prodotto rientra o meno nella categoria “giocattoli” e se l’attribuzione di fascia d’età sia corretta o meno.

  7. Le attività di test devono fare ricorso a prove su campioni nei casi in cui ciò venga imposto da norme “armonizzate” (norme con allegati “ZA”), necessario quindi verificare se e quando applicabili.

  8. Se le norme non sono armonizzate (ovvero non hanno gli allegati “ZA”) la loro applicazione è volontaria e non cogente: in questo caso siamo di fronte a semplici regole di buona tecnica il cui rispetto può aiutare il fabbricante (dimostra di aver attuato un know how riconosciuto), ma non lo vincola e non lo libera dal rispondere della concreta conformità del prodotto.

  9. La legge chiede al fabbricante di dimostrare e documentare la rispondenza ai requisiti attraverso un “fascicolo tecnico di prodotto” che racchiuda tutte le analisi effettuate (interne o esterne, con attrezzature di prova o empiriche) nonché i provvedimenti organizzativi attuati per assicurare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

  10. La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata è obbligatoria per potere immettere il prodotto sul mercato (indipendentemente se a titolo di lucro o gratuito), ma può essere prodotta solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti. Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.

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