Libro tattile
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I prodotti  progettati o destinati a essere utilizzati per scopi ludici da bambini di età inferiore ai 14 anni  vengono considerati giocattoli, e pertanto devono essere marcati CE quando vengono immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto Legislativo di attuazione n. 54/2011,indipendentemente dal fatto che siano posti sul mercato a scopo di lucro o in qualsiasi altra forma.
Per una corretta comprensione degli adempimenti necessari forniamo di seguito alcune precisazioni preliminari:

  • La direttiva attribuisce specificatamente al fabbricante del giocattolo la verifica dei requisiti di sicurezza richiesti al prodotto, autorizzando, ma non obbligando, l’utilizzo di test sul prodotto o il ricorso a laboratori terzi e enti di certificazione notificati.
  • I rischi da considerare e da eliminare attraverso soluzioni di progettazione e/o fabbricazione del prodotto sono di natura chimica (da materiali o processi di lavorazione), di natura fisica (per dimensione dei componenti) e di natura meccanica (per resistenza del prodotto in utilizzo alle condizioni di impiego prevedibili).
  • La direttiva trova applicazione su tutti i tipi di giocattoli (ad esclusione di alcuni tipi specifici espressamente citati dalla legge stessa) considerando i rischi del punto precedente ed individuando quali di essi trovino possibilità di accadimento; risulta quindi possibile che l’analisi sull’oggetto specifico individui anche situazioni NA (Non applicabile al prodotto). È possibile, ma non certo, che il sistema di normazione nazionale o europeo abbia pubblicato norme tecniche sui prodotti in esame, diventa quindi fondamentale verificare la disponibilità di regole tecniche normate per la valutazione del prodotto e/o per le modalità di accertamento della sua adeguatezza.
  • Le attività di test devono fare ricorso a prove su campioni nei casi in cui ciò venga imposto da norme (norme con allegati “ZA”), ma non è detto che ciò sia applicabile a tutti i prodotti realizzati.
  • Se le norme non sono armonizzate (ovvero non hanno gli allegati “ZA”) la loro applicazione è volontaria e non cogente, in questo caso siamo di fronte a semplici regole di buona tecnica il cui rispetto può aiutare il fabbricante (dimostra di aver attuato un know how riconosciuto) ma non lo vincola e non lo libera dal rispondere della concreta conformità del prodotto.
  • La legge inoltre chiede al fabbricante di dimostrare e documentare la rispondenza ai requisiti attraverso un “fascicolo tecnico di prodotto” che racchiuda tutte le analisi effettuate (interne o esterne, con attrezzature di prova o empiriche) nonché i provvedimenti organizzativi attuati per assicurare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

La marcatura CE e la documentazione ad essa correlata sono obbligatorie per potere immettere il prodotto sul mercato, ma possono essere prodotte solo quando sono stati assicurati tutti i requisiti previsti.

Marcare CE un prodotto in assenza degli adempimenti ad essa collegati corrisponde a “falsa dichiarazione”.

Ci sono molti modi per affrontare il problema della conformità alle norme che possono passare dall’utilizzo di strutture specializzate (con i relativi costi) a sistemi “in proprio” che chiedono un po’ di impegno ma molto meno onerosi.
La scelta è di opportunità, di disponibilità all’impegno personale (che noi consigliamo sempre per non dipendere da terzi), ma anche dalla complessità del prodotto e dalla sua potenziale pericolosità.
Dobbiamo partire sempre dal presupposto attraverso il quale la Direttiva Giocattoli attribuisce sempre e solo al fabbricante (ovvero colui il quale immette il prodotto sul mercato) la responsabilità della marcatura, della conformità dei prodotti e della documentazione di tutto ciò. Il ricorso a laboratori specializzati aiuta, toglie molte preoccupazioni, ma lascia comunque al fabbricante ogni onere e responsabilità.

Noi siamo i primi ad affermare che, di fronte a prodotti complessi e/o potenzialmente pericolosi, è meglio affidarsi a strutture specialistiche.
Allo stesso modo nei prodotti “scontati”, la cui conformità è palese, si può optare per attività in proprio.

Ribadendo che il nostro ruolo è di tecnici di gestione e non specialisti di prodotto: le conoscenze dei materiali e della fabbricazione fanno parte del vostro sapere che noi ci impegniamo a condurre verso l’applicazione delle regole, di legge e non, possiamo intervenire in

1) Valutazione dei prodotti da classificare come giocattoli e individuazione delle famiglie di prodotti, per aiutarvi a creare famiglie omogenee e coerenti con i diversi rischi possibili
2) Assistenza nella definizione del fascicolo tecnico, una raccolta di documenti ed informazioni che descrivano il prodotto, ne analizzino i rischi e le modalità di gestione degli stessi
3) Definizione della documentazione del sistema di controllo di lavorazione (FPC), della dichiarazione di conformità e di marcatura CE
4) Collegamento telefonico o internet con noi per attività di assistenza nell’applicazione delle attività di analisi e raccolta dati e nella gestione delle regole di fabbricazione.